Pensione di inabilità
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Pensione di inabilità
Hanno diritto alla pensione di inabilità, erogata dall'Inps, le persone totalmente inabili al lavoro in modo permanente a causa di problemi di salute documentati dai medici dell'Inps. Per ottenere la prestazione è necessario anche aver versato almeno 5 anni di contributi, dei quali almeno 3 anni versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione. Inoltre non usufruire già di altre rendite per infortunio sul lavoro, erogate dall’Inail, o avere una copertura per infortunio di importo inferiore a quello della pensione. In tal caso l’assicurato riceverà la differenza tra le due prestazioni. L'importo della pensione è variabile, secondo limiti di reddito e secondo l'età pensionabile, ed è erogato in rate mensili. La prestazione è calcolata aggiungendo ai periodi contributivi esistenti quelli successivi al pensionamento e fino alla data di compimento dell'età pensionabile (che nel caso specifico resta ferma ai 55 anni di età per le donne e 60 per gli uomini) e comunque non oltre i 40 anni complessivi. Per richiedere la pensione di inabilità è necessario presentare una domanda agli uffici Inps o presso un ente di Patronato.
La pensione di inabilità è incompatibile con:
• l'attività lavorativa dipendente.
• L'iscrizione negli elenchi degli operai agricoli e dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni).
• L'iscrizione negli albi professionali.
Al compimento dell'età pensionabile la pensione di inabilità si trasforma in assegno sociale. L’Inps, con la circolare 91/2002 che recepisce le sentenze in materia emanate dalla Corte di cassazione nel tempo, ammette coloro che pur godendo della inabilità e che continuano a lavorare, a chiedere la trasformazione della stessa in pensione di vecchiaia o di anzianità, una volta maturati i requisiti. I pensionati per inabilità possono richiedere anche un assegno per assistenza personale e continuativa, se hanno bisogno di assistenza continuata non essendo autonome nella vita di tutti i giorni e se non sono ricoverate gratuitamente presso una struttura sanitaria (assegno di accompagnamento). L’assegno è incompatibile con la sovvenzione della stessa natura erogata dall’Inail e deve essere richiesto presentando agli uffici dell’Inps una domanda specifica. Se si usufruisce di un sussidio analogo erogato da altre forme di previdenza e di assistenza sociale e di importo minore, è possibile chiedere all’Inps l’integrazione della somma percepita fino all'importo dell’assegno.
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